OGGETTO: DL 24 marzo 2022 n. 24

A seguito alla pubblicazione del Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022 “Covid -19 Superamento della fase emergenziale”
siamo a sintetizzare alcune disposizioni normative che si applicheranno dal 1° aprile 2022.

1. Dispositivi di protezione individuale (mascherine).
A partire dal 1° aprile 2022 sarà possibile utilizzare all’interno dei servizi 0-3 e delle scuole dell’infanzia mascherine di tipo chirurgico in sostituzione delle mascherine FFP2 rese obbligatorie con Legge 133 del 24 settembre 2021 – Conversione in Legge del DL 111 del 6 agosto 2021 (si veda nota della FISM nazionale del 7 ottobre 2021).
Le mascherine FFP2 rimangono obbligatorie in regime di autosorveglianza (vedi punto 2 “Gestione casi positività”).
Resta salva la possibilità da parte del proprio RSPP di indicare protocolli più restrittivi e quindi mantenere l’utilizzo delle FFP2.
La nota allegata precisa che dal 1° aprile cessa la fornitura di mascherine FFP2; la fornitura di mascherine chirurgiche, invece, continuerà ad essere assicurata alle istituzioni scolastiche dalla nuova Unità organizzativa che sostituirà la struttura commissariale.

2. Gestione casi di positività.
Come indicato nella Nota Ministeriale prot. n. 410 del 29.3.2022 recante “Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2” vengono introdotte alcune novità rispetto alla gestione dei contatti di casi
positivi. In sintesi:
– I bambini positivi resteranno in isolamento nelle modalità che verranno loro indicate dal Dipartimento di prevenzione dell’Aziende sanitarie locali di riferimento e rientreranno a scuola con esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.
– L’attività didattica e educativa, indipendentemente dal numero dei casi, NON viene più sospesa e viene abolita la quarantena per i contatti;
– In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe scatta il regime di autosorveglianza; ciò comporta l’obbligo per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, di indossare mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo;
– l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.
Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 si ricorda che non è considerato il personale educativo e scolastico;
– in caso di comparsa di sintomi è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
L’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

3. Certificazioni verdi.
Dal 1° al 30 aprile per accedere ai servizi 0-3 e alla scuola dell’infanzia è sufficiente produrre un Green Pass base dato da vaccinazione (ciclo primario), guarigione o tampone.

4. Uscite didattiche e gite scolastiche.

Dal 1° aprile è possibile organizzare uscite didattiche sul territorio e gite scolastiche. Si suggerisce tuttavia di mantenere fino al termine dell’anno scolastico il regime organizzativo a bolle/isole per salvaguardare gli sforzi sin qui prodotti.

5. Obbligo vaccinale.
Il nuovo art. 4 ter 2 recante “Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola (…)”, introdotto appunto dal DL 24 del 24.3.2022 nel precedente DL 44/2021 convertito nella L. 76 del 28.5.2021, ma ancora modificato dal DL 172 del 26.11.2021, prevede una conseguenza giuridica dell’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale completamente diversa dalla precedente, non stabilendosi più la sospensione del lavoratore senza assegni ma il suo obbligatorio ricollocamento seppure in mansione non a contatto con i minori.

La norma poi individua il periodo (dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022) di validità dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter.

Il DL in parola conferma che l’obbligo vaccinale si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione
professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
Sul punto la circolare del Ministero Istruzione n.620 del 28.3.2022 ha ritenuto che le previsioni si estendano al personale non docente.
L’obbligo vaccinale si esplica con la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

La norma, tuttavia, stabilisce esplicitamente che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del citato comma 1.
Attese, pertanto, le modifiche sostanziali dell’istituto le scuole federate, che non ritengano, anche sulla base delle indicazioni specifiche di propri consulenti ed in ragione delle condizioni peculiari delle istituzioni scolastiche, di dare applicazione de plano alle previsioni di legge con il collocamento del personale già sospeso in attività a supporto dell’attività istituzionale ma non a contatto con i minori, di rinnovare la richiesta di verifica delle condizione di osservanza dell’obbligo, applicando la procedura di cui al comma terzo, non dissimile dalla precedente: “3.
I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato”.

L’accertamento dello stato di inadempimento dell’obbligo vaccinale pone il personale già sospeso in condizione di temporanea inidoneità alla mansione (circolare MI n.620 del 28.3.2022).
Pertanto, le scuole Federate che non intendano, di concerto con i propri professionisti, ricollocare de plano il personale sospeso e che abbiano dato corso alla nuova verifica dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale dovranno procedere alla verifica della sussistenza della possibilità di ricollocazione del personale in mansione non di contatto con i minori.
Qualora fosse possibile la ricollocazione, il personale, seppure temporaneamente inidoneo, verrà assegnato a mansioni di supporto all’attività istituzionale diverse da quelle di contatto con i minori.
Qualora non fosse possibile (motivatamente) la ricollocazione, il personale verrà qualificato come assente giustificato, anche in attesa di un intervento normativo e/o interpretativo già richiesto da più parti attesa la diversità della condizione di lavoro privatistica rispetto a quella pubblica.
Il comma 4, tanto per completezza di informazione, riserva infatti un trattamento privilegiato alle scuole statali che possono utilizzare denaro pubblico visto quanto segue: “4.
I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che i risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica.”
Tale previsione non si applica alle scuole paritarie che dovrebbero provvedere, stante la vigente previsione, al pagamento del sostituto e del sostituito anche nell’ipotesi in cui non vi fosse alcuna possibile ricollocazione utile di personale che, a tutti gli effetti, è temporaneamente inidoneo alla mansione per la quale è stato assunto.

Mugnano
01/04/2022

La Direzione